INPS
Archivi amministrativi INPS (F24, Emens)
Sono riportate informazioni sui lavoratori contribuenti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 (c.d. lavoratori parasubordinati), ad eccezione dei prestatori di lavoro occasionale accessorio.
L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che ha avuto almeno un versamento contributivo per lavoro parasubordinato nel corso dell’anno. Si considerano quindi i soli iscritti contribuenti nell'anno. Se il versamento dei contributi è effettuato dal lavoratore stesso, con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF, questi viene classificato come “professionista”. Se invece il versamento dei contributi è effettuato dal committente (persona fisica o soggetto giuridico), entro il mese successivo a quello di corresponsione del compenso, il lavoratore viene classificato come “collaboratore”. Ciò permette di distinguere i contribuenti in base alla tipologia di versamento dei contributi: collaboratori o professionisti.
È invalso l'uso di definire "esclusivi" i lavoratori che svolgono esclusivamente attività di collaborazione e non hanno altra forma di previdenza, "concorrenti" tutti gli altri, per i quali l'attività di collaborazione concorre alla formazione del reddito. Ciò permette di distinguere i contribuenti in base alla modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, i "concorrenti" versano solo contribuzione per le pensioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), gli "esclusivi" anche un'apposita contribuzione aggiuntiva per la copertura delle prestazioni di maternità, assegni al nucleo familiare, tutela della malattia. A titolo di esempio si riportano i valori dell’anno 2010 dell'aliquote dei "concorrenti", 16%, e degli esclusivi, 26,72% (di cui 0,72% è l’apposita aliquota aggiuntiva).
INPS
Archivi amministrativi INPS (F24, Emens)
Sono riportate informazioni sui lavoratori contribuenti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 (c.d. lavoratori parasubordinati), ad eccezione dei prestatori di lavoro occasionale accessorio.
L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che ha avuto almeno un versamento contributivo per lavoro parasubordinato nel corso dell’anno. Si considerano quindi i soli iscritti contribuenti nell'anno. Se il versamento dei contributi è effettuato dal lavoratore stesso, con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF, questi viene classificato come “professionista”. Se invece il versamento dei contributi è effettuato dal committente (persona fisica o soggetto giuridico), entro il mese successivo a quello di corresponsione del compenso, il lavoratore viene classificato come “collaboratore”. Ciò permette di distinguere i contribuenti in base alla tipologia di versamento dei contributi: collaboratori o professionisti.
È invalso l'uso di definire "esclusivi" i lavoratori che svolgono esclusivamente attività di collaborazione e non hanno altra forma di previdenza, "concorrenti" tutti gli altri, per i quali l'attività di collaborazione concorre alla formazione del reddito. Ciò permette di distinguere i contribuenti in base alla modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, i "concorrenti" versano solo contribuzione per le pensioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), gli "esclusivi" anche un'apposita contribuzione aggiuntiva per la copertura delle prestazioni di maternità, assegni al nucleo familiare, tutela della malattia. A titolo di esempio si riportano i valori dell’anno 2010 dell'aliquote dei "concorrenti", 16%, e degli esclusivi, 26,72% (di cui 0,72% è l’apposita aliquota aggiuntiva).