Maternità e congedi parentali
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INPS
Archivi amministrativi INPS: I beneficiari di maternità e paternità e di congedo parentale appartengono alle seguenti categorie di lavoratori:
• lavoratori dipendenti
• lavoratori autonomi
• lavoratori contribuenti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 (c.d. lavoratori parasubordinati), che versano l’aliquota maggiorata
L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che ha beneficiato della prestazione almeno una volta nell’anno.
L’indennità di maternità e paternità è una prestazione economica pari all’80% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro ed è prevista per tutto il periodo di astensione obbligatoria, che va da 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure il mese precedente in caso di flessibilità) a 3 mesi dopo il parto (oppure 4 mesi dopo il parto in caso di flessibilità).
Il congedo parentale è un permesso retribuito per astensione facoltativa dall’attività lavorativa concesso alle madri (per tutte le categorie di lavoratori) e ai padri (solo lavoratori dipendenti), anche adottivi ed affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere e che il minore sia vivente.

Maternità e congedi parentaliFonte(i) dei dati usata (e)

INPS
Archivi amministrativi INPS: I beneficiari di maternità e paternità e di congedo parentale appartengono alle seguenti categorie di lavoratori:
• lavoratori dipendenti
• lavoratori autonomi
• lavoratori contribuenti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n.335/1995 (c.d. lavoratori parasubordinati), che versano l’aliquota maggiorata
L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore che ha beneficiato della prestazione almeno una volta nell’anno.
L’indennità di maternità e paternità è una prestazione economica pari all’80% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro ed è prevista per tutto il periodo di astensione obbligatoria, che va da 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure il mese precedente in caso di flessibilità) a 3 mesi dopo il parto (oppure 4 mesi dopo il parto in caso di flessibilità).
Il congedo parentale è un permesso retribuito per astensione facoltativa dall’attività lavorativa concesso alle madri (per tutte le categorie di lavoratori) e ai padri (solo lavoratori dipendenti), anche adottivi ed affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere e che il minore sia vivente.